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- Pubblicato Giovedì, 14 Giugno 2012 16:58
- Scritto da Stefano B.
Il danno da "vacanza rovinata" ha natura contrattuale e non può essere utilizzato nel caso di contratto di trasporto aereo, poiché quest'ultimo non applica la disciplina del Codice del consumo. Quindi, per le valigie perdute e danneggiate può essere risarcito solo il danno così come inteso dalla Corte di giustizia europea nella sentenza 7/5/2010 n. 451243. Con il contratto di trasporto, infatti, il vettore assume l'obbligo a trasferire le persone e i loro bagagli da un luogo ad un altro, non rilevando in alcun modo la finalità del viaggio, mentre nei contratti stipulati con i tour operator la motivazione di svago e di vacanza rientra nel contenuto del contratto, costituendo la causa in concreto di esso, caratterizzando, altresì, l'obbligazione del venditore, che deve garantire la fruizione della vacanza pena l'inadempimento ed il consequenziale risarcimento del danno. Tribunale di Palermo, sezione 3 civile, sentenza 8 giugno 2010, n. 2872.
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